Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 6277 del 10 dicembre 2012

(2 massime)

(massima n. 1)

A seguito della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, ai dirigenti č stata attribuita la competenza esclusiva nella gestione dell'attivitā amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mentre agli organi di governo sono rimaste le funzioni di indirizzo politico; con specifico riguardo agli enti locali, il D.Lgs n. 267/2000 dispone all'art. 107 che gli statuti ed i regolamenti si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica compete in via esclusiva ai dirigenti, a cui č tra l'altro attribuita espressamente la presidenza delle commissioni di concorso.

(massima n. 2)

Č illegittima la nomina della commissione giudicatrice di un concorso indetto da un ente locale nel caso in cui risulti che, in violazione del principio della separazione tra politica ed amministrazione, il presidente della commissione sia stato nominato direttamente dalla giunta municipale e non dall'organo di gestione e, quindi, da soggetto privo della necessaria competenza e risulti altresė che i membri esperti siano stati a loro volta nominati direttamente dal presidente individuato dalla giunta e non dal dirigente del servizio risorse umane e, quindi, da soggetto parimenti privo della necessaria competenza.

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