Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 22095 del 11 settembre 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

La nozione di nullitą della sentenza che consente la produzione nel giudizio di legittimitą di nuovi documenti, ex art. 372 c.p.c., va interpretata in senso ampio, comprendendo nella stessa non solo le nullitą derivanti dalla mancanza di requisiti formali della pronunzia, ma anche quelle correlate a vizi del procedimento che influiscono direttamente sulla decisione medesima: ne deriva che assumono rilievo anche le certificazioni "postume" rilasciate dalla cancelleria del giudice d'appello in ordine al rispetto degli adempimenti processuali.

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