(massima n. 1)
            La mancanza di specifica contestazione circa la veste  di  sostituto  del  legale  rappresentante  di  una persona giuridica in chi,  indicando  tale  veste, abbia sottoscritto la procura speciale alle liti, non produce, a  differenza  dell'ipotesi  di  conferimento  della  procura stessa  da  parte  di  persona  fisica  non  investita  della qualitą  anzidetta, l'invaliditą  e  la  conseguente inammissibilitą  del  ricorso  per  cassazione, stante  la presunzione  di  legittimitą  che  assiste  il  mandato  al difensore,  quale  atto  amministrativo  operante  nel processo,  anche  in  ordine  alla  provenienza  da soggetto capace a compierlo in nome e per conto dell'ente, senza che,  d'altra  parte,  costituendo  fatto  interno  dell'ente medesimo, spieghi rilevanza alcuna lo specifico motivo di impedimento  del  legale  rappresentante  dell'ente  che giustifichi la funzione vicaria del sostituto, restando cosģ l'atto  di  quest'ultimo  formalmente  legittimo  e  sottratto  al sindacato dell'autoritą giudiziaria ordinaria. (Principio applicato  dalla  S.C.  in  relazione  alla  procura  ad  litem conferita dal vice-presidente pro tempore della provincia, con la precisazione che oggetto di contestazione non era la  qualitą  di  vice-presidente  spesa  dal  firmatario  della procura,  ma  la  sussistenza  in  capo  a  quest'ultimo  dei poteri  giuridici  collegati  alla  qualitą  di  organo  vicario, questione  di  diritto  rispetto  alla  quale  non  assumeva rilievo l'atteggiamento assunto dalle parti) (conforme alla prima parte della massima cfr. Cass. 6 ottobre 1975 n. 3165).