Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 3509 del 8 giugno 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Il generale potere di autotutela del demanio e del patrimonio indisponibile del comune, di cui all'art. 378, L. n. 2248/1865 all. F, spetta al sindaco sia in ragione della persistente vigenza della norma e sia della riconducibilità del potere di tutela qui previsto alla funzione di ufficiale di governo. Per tale ragione, il suddetto potere non può ritenersi trasferito al dirigente con l'entrata in vigore del D.L. n. 267 del 2000, atteso che l'art. 107, comma 5, del predetto testo normativo fa espressamente salve le competenze del Sindaco specificamente previste dall'art. 50, comma 3 e dall'art. 54, e cioè proprio le competenze espressamente attribuitegli dalla legge nelle materie di ordine e di sicurezza pubblica, in quanto in tali fattispecie la tutela del bene comunale assicura in concreto un diritto, che è di rilievo costituzionale, quale quella alla libera circolazione sul territorio di tutti i cittadini, ancorché non residenti nel Comune.

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