(massima n. 1)
            Il generale potere di autotutela del demanio e del patrimonio  indisponibile  del  comune,  di  cui  all'art. 378,  L. n.  2248/1865  all.  F,  spetta  al  sindaco sia  in ragione della persistente vigenza della norma e sia della riconducibilità  del  potere  di  tutela  qui  previsto  alla funzione  di  ufficiale  di  governo.  Per  tale  ragione,  il suddetto  potere  non  può  ritenersi  trasferito  al  dirigente con l'entrata in vigore del D.L. n. 267 del 2000, atteso che l'art.  107,  comma  5,  del  predetto testo  normativo  fa espressamente  salve  le  competenze  del  Sindaco specificamente  previste  dall'art.  50,  comma  3  e  dall'art. 54,  e  cioè  proprio  le  competenze  espressamente attribuitegli  dalla  legge  nelle  materie  di  ordine  e  di sicurezza  pubblica,  in  quanto in  tali  fattispecie  la  tutela del bene comunale assicura in concreto un diritto, che è di  rilievo  costituzionale,  quale  quella  alla  libera circolazione sul territorio di tutti i cittadini, ancorché non residenti nel Comune.