Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 1237 del 23 gennaio 2015

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di società per azioni partecipata da ente locale, la revoca dell'amministratore di nomina pubblica, ai sensi dell'art. 2449 cod. civ., può essere da lui impugnata presso il giudice ordinario, non presso il giudice amministrativo, trattandosi di atto "uti socius", non "jure imperii", compiuto dall'ente pubblico "a valle" della scelta di fondo per l'impiego del modello societario, ogni dubbio essendo risolto a favore della giurisdizione ordinaria dalla clausola ermeneutica generale in senso privatistico di cui all'art. 4, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 135. L'amministratore revocato dall'ente pubblico, come l'amministratore revocato dall'assemblea dei soci, può chiedere al giudice ordinario solo la tutela risarcitoria per difetto di giusta causa, a norma dell'art. 2383 cod. civ., non anche la tutela "reale" per reintegrazione nella carica, in quanto l'art. 2449 cod. civ. assicura parità di "status" tra amministratori di nomina assembleare e amministratori di nomina pubblica.

(massima n. 2)

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di revoca - e le conseguenti domande di tutela reale (reintegrazione) e risarcitoria - dei rappresentanti della Provincia presso una società per azioni partecipata parzialmente dalla stessa Provincia disposta dal presidente della Provincia ai sensi dell'art. 50, comma 8, D.Lgs. n. 267/2000.

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