Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 3144 del 23 giugno 2014

(3 massime)

(massima n. 1)

Sussiste la legittimazione di una associazione di cittadini ad impugnare l'atto di nomina di una Giunta municipale per violazione delle cd. «quote rosa» che sarebbero previste dai nostro ordinamento, nel caso in cui risulti che le finalità statutarie dell'associazione, relative alla coscienza e militanza politica delle donne (di cui lo Statuto dell'Associazione contempla espressamente la promozione), prevedono ragionevolmente anche la tutela delle pari opportunità e la promozione del riequilibrio tra i generi nella composizione degli organi collegiali che ne costituiscono senz'altro espressione, giustificandosi così la legittimazione ad agire della medesima: e ciò a prescindere dal fatto che non sia stata indicata alcuna candidata di genere femminile, poiché ciò che rileva, nella prospettiva dell'associazione, è la violazione del principio di tendenziale parità di genere.

(massima n. 2)

È illegittima una sentenza di primo grado che ha annullato l'atto di nomina di una Giunta municipale per pretesa violazione delle c.d. "quote rosa" e che ha addirittura stabilito la soglia del 40% in favore delle donne nella composizione della Giunta comunale, nel caso in cui lo Statuto comunale non disponga né predetermini alcun vincolo specifico in ordine alla composizione degli organi di governo comunale ed ove in ogni caso le disposizioni statutarie siano inidonee a veicolare in concreto la discrezionalità politica in questo settore, essendo chiaramente prive di contenuti precettivi, in ragione della loro vaga e generica formulazione, di rilievo puramente enfatico, non contenente neppure una regola di cd. "positive action" di tipo promozionale, che deve sempre essere enunciata in modo specifico, determinato e preciso, come è proprio delle norme giuridiche, anche di principio.

(massima n. 3)

L'art. 51, comma 1, Cost. sul principio di pari opportunità - nella parte in cui legittima le c.d. azioni positive, che il legislatore deve, però, formulare in concreto - costituisce norma meramente programmatica, come è evidente dal tenore letterale della disposizione stessa, la quale così recita: "la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini". È evidente che tale norma costituzionale, facendo riferimento ad "appositi provvedimenti" per l'applicazione del principio, prevede che, in mancanza di appositi provvedimenti legislativi di carattere attuativo, il principio di pari opportunità non può trovare concreta ed immediata applicazione; al contrario, un carattere immediatamente precettivo può essere individuato solo nella sua accezione negativa, ovvero nel cd. divieto di discriminazione tra i sessi.

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