Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 4047 del 17 giugno 2019

(7 massime)

(massima n. 1)

Le assenze per mancato intervento dei Consiglieri dalle sedute del Consiglio comunale non devono essere giustificate preventivamente di volta in volta; ciò in quanto le giustificazioni possono essere fornite successivamente, anche dopo la notificazione all'interessato della proposta di decadenza, ferma restando l'ampia facoltà di apprezzamento del Consiglio comunale in ordine alla fondatezza e serietà ed alla rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione delle assenze.

(massima n. 2)

Le assenze dei consiglieri comunali o provinciali danno luogo a revoca quando mostrano con ragionevole deduzione un atteggiamento di disinteresse per motivi futili o inadeguati rispetto agli impegni assunti con l'incarico pubblico elettivo; la mancanza o l'inconferenza della giustificazione devono essere obiettivamente gravi per assenza o estrema genericità e tali da impedire qualsiasi accertamento sulla fondatezza, serietà e rilevanza dei motivi.

(massima n. 3)

È illegittima, ai sensi dell'art. 43, comma 4, D.Lgs. n. 267 del 2000, la pronuncia di decadenza di alcuni Consiglieri comunali per assenze per oltre 3 sedute consecutive, ove per due di tali sedute l'avviso di convocazione sia stato comunicato in ritardo, ovvero in violazione del termine di cinque giorni (sì che l'assenza non avrebbe potuto essere imputata ai fini della continuità).

(massima n. 4)

Il termine di cinque giorni, stabilito per la consegna ai consiglieri dell'avviso di convocazione alle adunanze, è termine costituito da giorni liberi e interi, che devono interamente decorrere prima dello svolgimento dell'attività cui sono preordinati, in modo tale da garantire lo svolgimento con pienezza di funzioni del ruolo elettivo da parte del consigliere, garantendo effettiva e consapevole partecipazione ad ogni attività del Consiglio.

(massima n. 5)

Le circostanze che possono dar luogo alla decadenza dal ruolo elettivo devono essere lette con rigore in ragione del carattere restrittivo della funzione rappresentativa che è proprio della severa misura: a tal fine va dato rilievo alle assenze solo quando mostrano con ragionevole deduzione un atteggiamento insistito di disinteresse per motivi futili o inadeguati rispetto agli impegni assunti con l'incarico pubblico elettivo (vale rammentare che l'art. 51, terzo comma, Cost. afferma: «chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro»).

(massima n. 6)

È illegittima la delibera con la quale è stata dichiarata la decadenza di alcuni Consiglieri comunali per assenze per tre sedute consecutive ove risulti che i Consiglieri interessati abbiano giustificato, di volta in volta nell'imminenza delle sedute, prima, e nel corso del procedimento di decadenza, poi, le proprie assenze, adducendo ragioni idonee e specifiche rispetto alla mancata partecipazione: quali motivi di salute e malattia (comprovati anche mediante la presentazione di relativa certificazione medica per i relativi periodi: cfr. giustificazioni fornite dai consiglieri Petroni e Amici), ragioni di lavoro, di servizio o esigenze di fruire di periodi di ferie o, infine, circostanze obiettive correlate all'impossibilità di partecipare alle sedute con cognizione di causa (per la mancata disponibilità della documentazione necessaria in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno, anche in violazione del diritto di accesso e in assenza di riscontro alle motivate richieste formulate dai consiglieri).

(massima n. 7)

È illegittima la delibera con la quale è stata dichiarata la decadenza di alcuni Consiglieri comunali per assenze per tre sedute consecutive ove, in presenza di specifiche giustificazioni, né apodittiche né tautologiche ma agevolmente verificabili nella fondatezza, serietà e rilevanza, il Consiglio comunale non abbia opposto una altrettanto specifica e puntuale motivazione sulle cause addotte, al fine di esternare le ragioni che palesavano un effettivo e concreto disinteresse rispetto agli impegni assunti sì da escludere un utilizzo improprio e distorto dello strumento sanzionatorio (nella specie lo Statuto del Comune peraltro prevedeva che il Consiglio delibera sulla decadenza «tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere comunale»).

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