Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 1208 del 2 marzo 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

La Giunta comunale č competente ad emanare tutti gli atti di che non siano riservati dalla legge al Consiglio comunale e che non ricadano nelle competenze del sindaco; trattasi quindi di competenza di carattere generale e residuale, mentre invece quella del Consiglio comunale č limitata agli atti espressamente e tassativamente elencati dall'art. 42, comma 2, D.Lgs. 18 agosto n. 267 del 2000, e in tale elenco non compare l'atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale, nč si puō ritenere che possa rientrare nelle competenze riguardanti "programmi triennali ed elenco annuale di lavori pubblici", atteso che tale espressione, che compare nell'elenco di cui all'art. 42 comma 2, cit. D.Lgs. n. 267 del 2000, si riferisce al solo programma triennale dei lavori pubblici, e non a tutti i programmi triennali.

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