(massima n. 1)
            La  Giunta  comunale  č  competente  ad  emanare tutti  gli  atti  di  che  non  siano  riservati  dalla  legge  al Consiglio  comunale  e  che  non  ricadano  nelle competenze del sindaco; trattasi quindi di competenza di  carattere  generale  e  residuale,  mentre  invece  quella del Consiglio comunale č limitata agli atti espressamente e  tassativamente  elencati  dall'art.  42,  comma  2,  D.Lgs. 18 agosto n. 267 del 2000, e in tale elenco non compare l'atto  di  programmazione  triennale  del  fabbisogno  di personale,  nč  si  puō  ritenere  che  possa  rientrare  nelle competenze  riguardanti  "programmi  triennali  ed  elenco annuale  di  lavori  pubblici",  atteso  che  tale  espressione, che  compare  nell'elenco  di  cui  all'art.  42  comma  2,  cit. D.Lgs.  n.  267  del  2000,  si  riferisce  al  solo  programma triennale  dei  lavori  pubblici,  e  non  a  tutti  i  programmi triennali.