(massima n. 2)
            L'organo  consiliare  elettivo  degli  enti  locali  č chiamato  a  esprimere  gli  indirizzi  politico-amministrativi  di  carattere  generale, che si traducono in atti  amministrativi  fondamentali,  tassativamente  indicati nell'art.  42  t.u.e.l.,  mentre la  giunta  dell'ente  ha  una competenza residuale, spettandole di emanare tutti gli atti  che  non  sono riservati  dalla  legge  al  consiglio comunale  e  che  non  ricadono  nelle  competenze  del sindaco;  in  particolare, all'organo  consiliare spetta  in via  generale  ed  esclusiva  (art.  42,  comma  2,  lett.  a) l'esercizio  del  potere  normativo che,  quale  peculiare caratteristica dell'autonomia dell'ente locale (art. 3, comma 4), si manifesta, oltre che nell'adozione dello statuto, anche  nell'emanazione  di  regolamenti,  atti  a  contenuto generale  e  astratto,  disciplinanti  il  comportamento,  alla stregua  di  altre  norme  giuridiche,  della  generalitą  dei cittadini o di una determinata categoria di essi ed č allora da considerarsi  del  tutto  speciale  ed  eccezionale  la competenza  della  giunta  comunale  di  emanare  regolamenti,  limitata  ai  soli  «regolamenti  sull'ordinamento degli  uffici  e  dei  servizi,  nel  rispetto  dei  criteri  generali stabiliti dal consiglio».