Corte dei Conti sentenza n. 5 del 9 febbraio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Per i comuni di ridotte dimensioni demografiche, l'articolo 53, comma 23, della legge 388/2000 contiene una precisa deroga al generale principio di separazione tra atti di indirizzo politico-amministrativo (spettanti agli organi politici) ed atti di gestione (spettanti agli organi burocratici). Tale norma prevede che nei Comuni aventi una popolazione inferiore a cinquemila abitanti, la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti, anche di natura tecnica gestionale, ben possono essere affidati ad un Assessore o al Sindaco pro-tempore, purché ciò avvenga con un regolamento motivato dell'Ente che ridisegni l'assetto organizzativo interno dell'Ente, al fine di operare un contenimento della spesa, contenimento che deve essere verificato e documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio. Pertanto, spetta al Comune scegliere tra due alternative del pari giuridicamente legittime, ossia tra lo strumento associativo (convenzione/unione di comuni) o il conferimento delle funzioni del servizio finanziario e di contabilità ad uno dei membri della Giunta (Assessori o Sindaco).

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