Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 279 del 3 febbraio 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

L'obbligo imposto in sede di prima convocazione del Consiglio comunale (e provinciale) dall'art. 41 D.Lgs. n. 267 del 2000 di "esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III" vale a dirimere ogni incertezza sulla circostanza che alla prima seduta possano validamente partecipare solo coloro che sono risultati validamente eletti all'esito dello scrutinio e non giā - seppure in via di surroga - coloro che non abbiano conseguito le preferenze richieste per entrare a comporre l'organo consiliare. Non appare sostenibile che le dimissioni dei consiglieri comunali proclamati eletti intervenute prima dell'insediamento del Consiglio comunale comportino di per sé la surroga con i candidati non eletti per il verificarsi automatico ed istantaneo del trasferimento dell'ufficio in capo ai candidati che seguivano nella stessa lista. A parte la contrarietā dell'assunto all'art. 38 comma 4 D.Lgs. n. 267 del 2000 - che richiede per i candidati non eletti l'adozione dell'apposita delibera di surroga - la tesi non appare sorretta dal tenore letterale e sistematico della surrogazione, come disciplinata dall'art. 45 D.Lgs. n. 267 del 2000: la norma prevede - come č noto - l'attribuzione al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo eletto del seggio che per qualsiasi causa rimanga vacante durante il quinquennio. La disposizione rinvia palesemente, sotto l'aspetto temporale, all'art. 51 D.Lgs. n. 267 del 2000, che prevede in cinque anni la durata in carica del sindaco e dei consiglieri comunali (e dei corrispondenti organi provinciali) e sotto l'aspetto sistematico ai commi 4 e 5 dell'art. 38 D.Lgs. n. 267/2000, che fissa nell'atto della proclamazione il "dies a quo" e nell'elezione dei nuovi consiglieri il "dies "ad quem"" di durata in carica dei consigli comunali. Il decorso del quinquennio č dunque collegato sempre alla proclamazione, che non si verifica nei confronti degli scrutinati non eletti, i quali sia prima che dopo l'insediamento rimangono estranei al Consiglio comunale salvo il verificarsi dei presupposti per la surroga (o per la sostituzione) da adottare con espressa delibera secondo prescrive il comma 4 dell'art. 38 D.Lgs. n. 267 del 2000. Dai suddetti argomenti risulta che la partecipazione dei surrogandi non č idonea ad integrare il quorum della prima seduta consiliare con conseguente illegittimitā della deliberazione del consiglio avente ad oggetto la convalida degli eletti e la surroga dei consiglieri dimissionari.

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