Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 635 del 11 febbraio 1978

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora un pagamento non sia stato effettuato nel termine previsto nel contratto, ben può il giudice del merito pronunciare la risoluzione per inadempimento, dopo avere valutato la gravità dello stesso, anche se la parte adempiente non abbia effettuato la costituzione in mora né la diffida ad adempiere.

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