(massima n. 1)
            Non  sono  fondate - con  riferimento  agli  artt.  3 comma 1, 81 ultimo comma, 114 comma 2, 117 comma 2  lett.  p),  3,  4  e 6, 118, comma  1,  e  119 commi  1 ,  2 e ultimo  comma,  Cost.,  oltre  all'art.  5  comma  1  lett.  e)  e comma 2, lett. b) L. Cost. 20 aprile 2012 n. 1, e agli artt. 9 comma 5, e 10 comma 1 L. 24 dicembre 2012 n. 243 - le questioni  di  legittimitā  costituzionale  dell'art.  1  comma 420 L. 23 dicembre 2014 n. 190, il quale stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 2015, alle province delle Regioni a statuto ordinario č fatto divieto: a) di ricorrere a mutui per  spese  non  rientranti  nelle  funzioni  concernenti  la gestione dell'edilizia scolastica, la costruzione e gestione delle  strade  provinciali  e regolazione  della  circolazione stradale  ad  esse  inerente,  nonché  la  tutela  e valorizzazione  dell'ambiente,  per  gli  aspetti  di competenza;  b) di  effettuare  spese  per  relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicitā e di rappresentanza; c) di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato,  anche  nell'ambito  di  procedure  di mobilitā; d) di acquisire personale attraverso l'istituto del comando;  i  comandi  in  essere  cessano  alla  naturale scadenza ed č fatto divieto di proroga degli stessi; e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli artt. 90 e 110 T.U. 18  agosto  2000,  n.  267,  e  successive  modificazioni.  I rapporti in essere ai sensi del predetto art. 110 cessano alla naturale scadenza ed č fatto divieto di proroga degli stessi;  f)  di  instaurare  rapporti  di  lavoro  flessibile  di  cui all'art.  9  comma  28  D.L.  31  maggio  2010,  n.  78, convertito, con modificazioni,  dalla L. 30  luglio  2010,  n. 122, e successive modificazioni; g) di attribuire incarichi di  studio  e  consulenza.