Cassazione civile Sez. III sentenza n. 80 del 8 gennaio 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

La responsabilitą aquiliana per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata all'ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che derivino da delega o concessione di altro ente (nella specie della Regione). In quest'ultimo caso, sempre che sia conferita al gestore autonomia decisionale e operativa sufficiente a consentirgli di svolgere l'attivitą in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi, inerenti all'esercizio dell'attivitą, e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni.

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