(massima n. 1)
            Sono incostituzionali gli artt. 23 commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con  modificazioni  dall'art.  1  comma  1  L.22  dicembre 2011 n. 214 e 17 e 18 D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dall'art. 1 comma 1 L. 7 agosto 2012 n. 135 che prevedono rispettivamente: a) la modifica della normativa  in  tema  di  funzioni  delle  Province (limitandole  al  solo  indirizzo  e  coordinamento  delle attivitą  dei  Comuni) e  in  tema  di  organi  delle  stesse (eliminando  la  Giunta,  prevedendo  che  il  Consiglio  sia composto  da  non  pił  di  dieci  membri  eletti  dagli  organi elettivi dei Comuni e disponendo che il Presidente della Provincia  sia  eletto  dal  Consiglio  provinciale);  b) il  c.d. riordino  delle  Province, modificando  nuovamente  la normativa  in  tema  di  funzioni  delle  Province (ripristinandone  un  nucleo  essenziale)  e  tenendo  ferma la disciplina sugli organi delle stesse, introdotta dal citato art. 23 D.L. n. 201; c) la  soppressione  delle  Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria, disponendo la  contestuale  istituzione  delle  relative  Cittą metropolitane a  partire  dal  1°  gennaio  2014,  tenendo presente  che  la  trasformazione  per  decreto legge dell'intera  disciplina  ordinamentale  di  un  ente  locale territoriale,  previsto  e  garantito  dalla Costituzione,  č incompatibile,  sul  piano  logico  e  giuridico, con  il dettato costituzionale, trattandosi di una trasformazione radicale dell'intero  sistema,  su  cui  da  tempo  č  aperto  un  ampio dibattito  nelle sedi politiche  e dottrinali,  e che  certo  non nasce,  nella  sua  interezza  e  complessitą,  da  un  «caso straordinario  di  necessitą  e  d'urgenza»,  non  essendo quindi utilizzabile  un atto  normativo,  come  il decreto-legge, per introdurre nuovi assetti ordinamentali che superino i limiti di misure meramente organizzative.