Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10325 del 21 aprile 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

In relazione all'attivitą edificatoria, la violazione delle norme antisismiche comporta, oltre all'obbligo di risarcimento del danno, il diritto alla riduzione in pristino non solo quando risultino violate norme integrative di quelle previste dagli artt. 873 e ss. cod. civ., ma anche quando risulti il pericolo attuale di una lesione all'integritą materiale del bene; ne consegue che dall'inosservanza delle prescrizioni tecniche dettate per prevenire le conseguenze dannose del sisma deriva una presunzione di instabilitą e, quindi, una situazione di pericolo permanente da rimuovere senza indugio.

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