Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4014 del 11 giugno 1983

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della determinazione della gravità o meno dell'inadempimento, il giudice del merito può tenere conto anche del comportamento dell'inadempiente posteriore alla domanda di risoluzione del contratto, ma l'unità del rapporto obbligatorio, cui tutte le prestazioni inadempiute si riferiscono (sia la loro esecuzione avvenuta prima ovvero dopo l'indicata domanda), non consente una valutazione frammentaria della condotta della parte inadempiente, per cui, quando nel corso del giudizio siano scadute tutte le residue obbligazioni gravanti sull'inadempiente, occorre tener conto dell'integrale condotta di quest'ultimo ed operare una valutazione globale.

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