Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 28496 del 8 novembre 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di danno alla salute, quando in corso di causa (ivi compresa la fase di gravame) sia sopravvenuto il pricipio giurisprudenziale - enunciato dalla S.C. con sentenza n. 12408 del 2011 - secondo cui la mancata adozione delle c.d. "tabelle" di Milano integra un vizio di violazione di legge, deve ritenersi consentito, a chi agisce per il risarcimento del danno, chiederne l'applicazione, per la prima volta, anche in fase di precisazione delle conclusioni senza che ciò costituisca una domanda nuova.

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