Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 6200 del 24 novembre 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Sul piano sostanziale il procedimento di rilascio del titolo abilitativo all'attivitą costruttiva vede come uniche parti necessarie il privato che ne ha formulato richiesta e l'organo pubblico competente. I soggetti stabilmente residenti nella zona o nell'unitą immobiliare cui si riferisce l'atto autorizzatorio hanno una posizione di controinteresse solo potenziale. Costoro, una volta rilasciato il permesso a costruire, possono proporre impugnativa nella qualitą terzo leso dalla statuizione dell' amministrazione, che si affermi non conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia (Conferma della sentenza del T.R.G.A. - Bolzano, n. 208/2009).

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