Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 1365 del 2 marzo 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Nelle controversie aventi per oggetto gli obblighi di pagamento dei contributi afferenti le concessioni e i permessi edilizi, il giudizio non ha carattere impugnatorio, ancorché esso sia proposto, formalmente, come contestazione di una determinazione amministrativa, in quanto mira ad accertare la sussistenza o la misura del credito vantato dal Comune; ne deriva che il ricorso può essere correttamente proposto nel termine di prescrizione del diritto, e dunque anche dopo che siano trascorsi più di sessanta giorni dalla conoscenza, da parte dell'interessato, dell'atto con cui l'amministrazione ha quantificato i contestati contributi, richiedendone il pagamento.

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