Cassazione penale Sez. III sentenza n. 41033 del 22 novembre 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

Per i beni e le opere caratterizzati da finalitā pubblica č esclusa la necessitā che gli interventi siano preceduti dal permesso di costruire (Cass. pen., sez. III, 9/5/2008, sent. n. 18900, Vinci e altri). Tale conclusione non comporta affatto che al Comune sia sottratto l'esercizio delle prerogative che discendono dalla legge e venga meno l'obbligo di rispettare le regole e le procedure poste a tutela del territorio e dell'ambiente. L'ente comunale, nell'approvare i progetti di intervento proposti dal concessionario dovrā, tra le altre valutazioni di utilitā e di coerenza con gli interessi pubblici, effettuare una verifica del rispetto delle regole in vigore, comprese quelle fissate ai fini urbanistici e ambientali. Spetterā, peraltro, al Consiglio Comunale e gli organismi preposti dell'ente adottare eventuali interventi correttivi e integrativi delle regole che si assuma necessario aggiornare o modificare nei limiti delle attribuzioni e delle potestā dell'ente.

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