(massima n. 2)
            Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2015, n. 12, recante «Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011 n.  28  (Norme  per  la  riduzione  del  rischio  sismico  e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone  sismiche)»  nella  parte  in  cui  ha  introdotto  nella legge  della  Regione  Abruzzo  11  agosto  2011,  n.  28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza  e  controllo  su  opere  e  costruzioni  in  zone sismiche) all'art. 19-bis, la lettera d) del  comma  2,  in  forza  del  quale  il  regolamento attuativo avrebbe anche il compito di definire il contenuto delle "opere minori" nonché di "quelle prive di rilevanza ai fini della pubblica incolumità", da ritenersi esentate sia dal  procedimento  di  autorizzazione  preventiva  previsto dagli artt. 7 e 8 della legge regionale n. 28 del 2011, sia da  quello  di preavviso,  con  contestuale  deposito, disciplinato,  per  le  opere  ricomprese  in  zone  definite  di bassa  sismicità,  dagli  artt.  9  e  10  della  stessa  legge.