Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4535 del 18 maggio 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

La valutazione in ordine alla congruitą del termine assegnato dal creditore al debitore con la diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. va compiuta con esclusivo riferimento alla diffida stessa e al periodo in essa indicato, senza che possa avere rilievo il fatto che in precedenza vi siano state altre diffide rimaste infruttuose.

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