(massima n. 1)
La regola secondo cui il termine concesso al debitore con la diffida ad adempiere, cui č strumentalmente collegata la risoluzione di diritto del contratto, non puō essere inferiore a quindici giorni, non č assoluta, potendosi assegnare a norma dell'art. 1454 comma secondo c.c., un termine inferiore ritenuto congruo per la natura del contratto e per gli usi. L'accertamento della congruitā del termine costituisce un giudizio di fatto di competenza del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimitā se esente da errori logici e giuridici.