Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2957 del 10 febbraio 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella determinazione dell'indennitą d'esproprio, a seguito della dichiarazione di illegittimitą, operata da Corte Cost. n. 348/2007, dell'art. 5-bis, commi 1 e 2, D.L. 11 luglio 1992, n. 333, (conv. con mod. in L. 8 agosto 1992, n. 359) i criteri previsti dall'art. 2, comma 89, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano soltanto nelle procedure espropriative soggette al predetto Testo Unico, ossia quelle in cui la dichiarazione di pubblica utilitą sia intervenuta dopo la sua entrata in vigore (30 giugno 2003), secondo le previsioni dell'art. 57 (come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.