(massima n. 1)
            Alla stregua del disposto dell'art. 57 D.P.R. n. 327 del 2001 (come modificato dall'art. 1 D.Lgs. n. 302 del 2002) le  norme  del testo  unico  sulle espropriazioni  per pubblica utilitą non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta  la  dichiarazione  di  pubblica  utilitą, indifferibilitą e urgenza, continuando in tale caso ad applicarsi  tutte  le normative  vigenti  a  tale data. Tale disposizione  trova  applicazione  anche  per  la  cosiddetta espropriazione  di  valore - la  quale,  nei  termini  definiti dalla sentenza n. 179 del 1999 della Corte Costituzionale, comporta  l'obbligo  della indennitą  in  conseguenza  della reiterazione  dei  vincoli  ritenuti  espropriativi - quando  gli atti  di rinnovo  del vincolo  espropriativo sono  anteriori al 30 giugno 2003, data di entrata in vigore del D.P.R. n. 327 del  2001.