Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11477 del 8 maggio 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 43, comma 5, T.U. sulle espropriazioni (D.P.R. n. 327 del 2001), che ha equiparato la situazione in cui all'immobile sia di fatto imposta una servitù di diritto privato o di diritto pubblico e il bene continui a essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale, a quella in cui il bene sia modificato in assenza di un valido provvedimento espropriativo, consentendo al giudice di escluderne la restituzione senza limiti di tempo (a norma del successivo art. 57 dello stesso D.P.R.) non si applica ai progetti per i quali alla data di entrata in vigore dello stesso decreto sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza. (Atteso che nella specie la dichiarazione di pubblica utilità era stata pronunciata nel corso degli anni Settanta la S.C. ha ritenuto che, dovendosi continuare ad applicare tutte le norme vigenti alla data di entrata in vigore del nuovo D.PR., il giudice "a quo" doveva trarre la conseguenza tipica di ogni utilizzazione senza titolo di beni altrui, e cioè che tanto la costruzione del manufatto (collettore fognario interrato nella proprietà del privato) quanto il suo esercizio concretano un illecito a carattere permanente che perdura nel tempo fino a quando la situazione di illegittimità non venga meno o con la rimozione dell'impianto dal fondo abusivamente occupato, o con la cessazione del suo esercizio o con la costituzione di una regolare servitù mediante contratto o provvedimento amministrativo o sentenza del giudice. Atteso che nella specie il privato non aveva chiesto la rimozione del manufatto, né la restituzione del terreno, la perdurante utilizzazione senza titolo di questo - ha concluso la S.C. - ha provocato per il proprietario un pregiudizio permanente che non abbisogna di alcuna prova essendo questa in "re ipsa" per la perdita della disponibilità del bene occupato al manufatto, nonché delle fasce adiacenti a esso e comporta l'attribuzione al proprietario danneggiato del risarcimento, sia in relazione alla diminuzione di valore del bene, sia in relazione agli oneri e alle perdite verificabili in futuro secondo serie probabilità)

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