(massima n. 1)
            In  tema  di  espropriazione  per  pubblica  utilitą  e con riferimento  ai  procedimenti  espropriativi  cui  non  trova applicazione il criterio indennitario di cui alla L. n. 244 del 2007  (in applicazione  della disciplina  transitoria di  cui all'art. 57 del D.P.R. n. 327 del 2001 e dell'art. 2, comma 90, della L. n. 244 del 2007), il corrispettivo della cessione volontaria  del  bene,  pattuita  tra  espropriante  ed espropriato  in  epoca  antecedente  alla  dichiarazione  di illegittimitą costituzionale dei criteri indennitari di cui alla L. n. 385 del 1980, non poteva che riflettere l'ammontare dell'indennitą  per  come  prevista  da  tale  ultima  legge, facendo riferimento a quelli dichiarati costituzionalmente illegittimi,  salvo  conguaglio.  Peraltro,  venuti  meno  detti criteri  per  l'intervento  di  Corte  Cost.  n.  223  del  1983  e divenuti,  successivamente,  inutilizzabili,  per  effetto  di Corte Cost. n. 348 del 2007, anche quelli di cui all'art. 5-bis  della  L.  n.  359  del  1992,  il  criterio  indennitario applicabile  per  la  determinazione  del  menzionato corrispettivo  deve  ritenersi  quello  del  valore  venale  del bene di cui all'art. 39 della L. n. 2359 del 1859. (Rigetta, App. Roma,  22  aprile  2010).