Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11546 del 11 maggio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora, nell'ambito di un procedimento espropriativo, la dichiarazione di pubblica utilitą sia intervenuta anteriormente al 30 giugno 2003 - data di entrata in vigore del D.P.R. n. 327 del 2001 - deve essere esclusa, ai sensi dell'art. 57 della richiamata normativa, la legittimazione passiva dell'ente espropriante nei giudizi di opposizione alla stima. (Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 25 giugno 2013).

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