Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 14877 del 6 luglio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di reiterazione di atti di diffida ad adempiere, il termine previsto dall'art. 1454 c.c. decorre dall'ultimo di essi, con la conseguenza che lo "spatium agendi" di quindici giorni, che necessariamente deve intercorrere tra il ricevimento della diffida e l'insorgenza della fattispecie risolutoria, deve essere rispettato a far data dall'ultima diffida.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.