Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4679 del 21 luglio 1981

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di opposizione avverso la stima dell'indennità espropriativa, secondo la previsione dell'art. 19 della L. 22 ottobre 1971 n. 865, il termine di 30 giorni, fissato a pena di decadenza dall'opposizione stessa, ha come "dies a quo" il giorno dell'inserzione, nel foglio degli annunci legali della provincia, dell'avviso del deposito della relazione dell'ufficio tecnico erariale, e, pertanto, in difetto di tale formalità, non può iniziare a decorrere, ancorché sia stata data la comunicazione di detto deposito.

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