Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 19501 del 16 luglio 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

L'azione risarcitoria relativa all'occupazione usurpativa, intesa come manipolazione del fondo di proprietą privata in assenza della dichiarazione di pubblica utilitą, ovvero a seguito della sua sopravvenuta inefficacia per mancato inizio delle opere nel termine previsto, rientra nella giurisdizione ordinaria, sia che venga invocata la tutela restitutoria (eventualmente azionata, come nella specie, con ricorso per la reintegrazione del possesso), sia che, attraverso un'abdicazione implicita al diritto dominicale, si opti per il risarcimento del danno

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