Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 134 del 13 aprile 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Il diritto soggettivo perfetto alla retrocessione totale presuppone che l'area espropriata sia rimasta completamente inutilizzata per mancata totale realizzazione dell'opera pubblica originariamente prevista o per sua sostituzione con un'opera totalmente differente e tale da stravolgere l'assetto del territorio in origine previsto; diversamente, l'incompleta realizzazione dell'opera, da attuarsi su una serie di aree già appartenenti a proprietari diversi, non dà luogo alla retrocessione totale di quelle aree non ancora utilizzate alla scadenza della data fissata per l'ultimazione dell'opera, ma solo alla retrocessione parziale dei relitti e ciò anche nel caso in cui uno di essi venga a coincidere con l'intera superficie espropriata in danno di un singolo proprietario; questi non è, pertanto, titolare di una posizione di diritto soggettivo tutelabile innanzi all'a.g.o. finché non sia intervenuta la dichiarazione di inservibilità di cui all'art. 61 della L. n. 2359 del 1865 (la S.C., in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, in applicazione di tale principio, ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo in un'ipotesi in cui, a seguito di variante di piano, l'area del richiedente la retrocessione era stata destinata alla realizzazione di un centro di stoccaggio anziché di servizi, nell'ambito di un programma avente ad oggetto insediamenti industriali con servizi e pertinenze, integrando la variante un mero adeguamento del programma e non la sostituzione di un'opera del tutto diversa da quella originariamente prevista).

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