Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 1059 del 13 marzo 2008

(2 massime)

(massima n. 1)

A seguito delle decisioni della C. cost., n. 204 del 2004 e n. 196 del 2006, deve ritenersi che la giurisdizione esclusiva in materia di urbanistica ed edilizia (di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e art. 53 del D.P.R. n. 327 del 2001) non ricomprenda comunque le controversie aventi ad oggetto il risarcimento di danni derivanti da comportamenti meramente materiali della p.a., non riconducibili nemmeno in via indiretta e mediata all'esercizio del potere.

(massima n. 2)

La situazione giuridica del proprietario che chiede l'indennizzo ex art. 46 L. n. 2359 del 1865 č riconducibile ad una posizione astrattamente tutelata dall'ordinamento come diritto soggettivo nei confronti della amministrazione, e, quindi, č proponibile davanti al giudice ordinario, a prescindere da ogni questione sul suo fondamento nel merito. Tale conclusione in tema di giurisdizione resta ferma anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 34, D.Lgs. 31 marzo 1998, e dell'art. 53 D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, in quanto, soprattutto alla luce dei citati arresti della C. cost. n. 204 del 2004 e n. 196 del 2006, deve escludersi che le controversie aventi per oggetto l'indennitā dovuta dalla P.A. ai sensi della L. n. 2359 del 1865, art. 46, per i danni derivanti dall'esecuzione di opere di pubblica utilitā al terzo proprietario di un immobile confinante, estraneo ad un procedimento espropriativo, possano rientrare nella giurisdizione esclusiva in materia di urbanistica.

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