Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5017 del 29 maggio 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

La risoluzione del contratto in difetto di una clausola risolutiva espressa, della quale la parte dichiari di avvalersi, può essere ottenuta, a norma dell'art. 1454 c.c. soltanto mediante intimazione ad adempiere in un congruo termine indicato come risolutorio; a tal fine la semplice dichiarazione unilaterale della parte di ritenere il contratto risolto, configurandosi come mera pretesa che non consente all'altra parte l'attuazione del rapporto, deve considerarsi priva di effetti e quindi non preclusiva della successiva domanda di adempimento, alla quale è ostativa, a norma dell'art. 1453, secondo comma, c.c. solo la domanda giudiziale di risoluzione.

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