Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2539 del 10 febbraio 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

Il principio secondo cui, in tema di procedimenti espropriativi, la notifica del provvedimento ablativo a chi, non essendo proprietario effettivo del bene, risulti tale dai registri catastali, non incide sulla sua validitą ed efficacia, ma impedisce il decorso del termine di decadenza per l'opposizione alla stima nei confronti del proprietario effettivo e abilita quest'ultimo a chiedere il risarcimento del danno derivato dalla ritardata riscossione dell'indennitą ove l'omissione o il ritardo della notificazione sia ascrivibile ad un difetto di diligenza dell'espropriante, si applica anche alla notifica, del decreto prefettizio impositivo di servitł di elettrodotto sul fondo privato, trattandosi di una regola generale valevole per il procedimento espropriativo nella sua interezza, che legittimamente si svolge, per quanto concerne il soggetto passivo, nei confronti dei proprietari iscritti negli atti catastali. (Cassa e decide nel merito, App. Lecce - Sez. dist. di Taranto, 25 maggio 2007).

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