Corte costituzionale sentenza n. 110 del 20 maggio 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, 2° comma, lett. a) e c bis), D.L. 12 settembre 2014 n. 133, convertito, con modificazioni, in L. 11 novembre 2014 n. 164, nella parte in cui richiederebbe la necessaria intesa con la regione interessata solo per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle "infrastrutture lineari energetiche" di cui all'art. 52-quinquies D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, mentre l'intesa non sarebbe richiesta per i gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero, per le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e per le relative opere connesse, in riferimento agli artt. 3, 117 e 118 Cost. Corte cost., 20 maggio 2016, n. 110. Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2, lett. a) e c-bis), del D.L. n. 133 del 2014, (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. n. 164 del 2014), impugnate dalle Regioni Marche e Puglia in riferimento agli artt. 3, 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., in quanto non richiederebbe la necessaria intesa con le Regioni interessate per la realizzazione e messa in esercizio dei gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero non sarebbe necessaria l'intesa con le Regioni interessate. La tesi delle ricorrenti è che - a seguito delle modifiche introdotte dalla disposizione impugnata nell'art. 52-quinquies del D.P.R. n. 327 del 2001 - il raggiungimento dell'intesa con la Regione interessata, previsto dal comma 5 dell'art. da ultimo citato per adottare l'atto conclusivo del procedimento di autorizzazione, non sarebbe più richiesto per i gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero, ma solo per la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture lineari energetiche di cui al precedente comma 2. Al contrario, tale lettura - fondata su disarmonie letterali indotte dalla successione cronologica, non coordinata, delle varie disposizioni legislative intervenute nella materia - poggia su un presupposto interpretativo non corretto, che trascura una serie di elementi sistematici di rilievo. Un'interpretazione sistematica induce a ritenere che la cosiddetta intesa "forte" ai fini della localizzazione e realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche sia il modulo procedimentale necessario per assicurare l'adeguata partecipazione delle Regioni allo svolgimento di procedimenti incidenti su una molteplicità di loro competenze. Inoltre, la stessa natura delle cose suggerisce che anche i gasdotti di approvvigionamento o di importazione di gas dall'estero sono da considerare infrastrutture lineari energetiche. Essendo da considerare tali, ai gasdotti in questione è pienamente applicabile il disposto del citato art. 52-quinquies, comma 5, che prevede che l'atto conclusivo del procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di ogni infrastruttura lineare energetica sia adottato d'intesa con le Regioni.

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