Cassazione civile sentenza n. 4206 del 21 febbraio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di espropriazione per pubblica utilità, gli immobili costruiti abusivamente non sono suscettibili di indennizzo, a meno che alla data dell'evento ablativo non risulti già rilasciata la concessione in sanatoria, per cui non si applica nella liquidazione il criterio del valore venale complessivo dell'edificio e del suolo su cui il medesimo insiste, ma si valuta la sola area, così da evitare che l'abusività degli insediamenti possa concorrere anche indirettamente ad accrescere il valore del fondo. In tale ipotesi, vale il principio generale per cui il proprietario dell'immobile abusivo non può trarre alcun beneficio dalla sua attività illecita (in applicazione del suesposto principio, la Corte ha escluso il risarcimento danni in favore del proprietario di un immobile abusivo danneggiato da una frana; il carattere abusivo della costruzione, infatti, rende inesistente il danno, in quanto l'immobile non è suscettibile di essere scambiato sul mercato).

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