(massima n. 1)
            In  materia  di  espropriazione  per  pubblica utilitā,  la  "cessione  volontaria"  dā  luogo  ad  una  forma alternativa di realizzazione del procedimento espropriativo,  mediante  l'utilizzazione  di  uno  strumento privatistico  soggetto  ai  principi  civilistici  che  regolano  la conclusione  dei  contratti e,  per  alcuni  aspetti,  tra  cui  in particolare  la  determinazione  del  prezzo,  a  norme imperative; pertanto, da un lato in caso di inadempimento trovano  applicazione  le  norme  sulla  risoluzione  del contratto,  dall'altro la  manifestazione  di  volontā  del privato  in  riferimento  ad  un  prezzo,  che  sia  stato determinato  dalla  p.a., non  sulla  base  dei  criteri  legali ma  in  violazione  delle  norme  imperative  dettate  ad integrazione  del  contenuto  necessario  del  contratto,  č priva  di  efficacia  negoziale  pubblicistica  e  dotata  della efficacia privatistica, salva la possibilitā dell'espropriato, una  volta  rimosso  il  formale  titolo  d'acquisto  per intervenuta  risoluzione  del  contratto,  di  richiedere  il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento che ha  dato  luogo  alla  risoluzione.