Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1603 del 14 febbraio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di espropriazione, la causa propria del contratto di "cessione volontaria" va ricondotta ad una forma alternativa di realizzazione del procedimento espropriativo, mediante l'utilizzo di uno strumento privatistico soggetto sotto alcuni aspetti (in particolare, per la determinazione del prezzo) a norme imperative. Ne consegue sia che un tale contratto č soggetto a risoluzione per inadempimento, sia che la manifestazione dell’espropriato, riferentesi ad un prezzo non determinato dall'espropriante sulla base dei criteri legali, resti priva di ogni efficacia negoziale pubblicistica; restando comunque salva la possibilitā dell’espropriato stesso, una volta rimosso il formale titolo d'acquisto per intervenuta risoluzione del contratto, di chiedere il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento che ha dato luogo alla risoluzione.

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