Cassazione civile Sez. III sentenza n. 118 del 14 gennaio 1976

(1 massima)

(massima n. 1)

La diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c., presuppone l'inadempienza del diffidato in ordine ad un'autonoma obbligazione contrattuale, e richiede l'assegnazione di un congruo termine per l'adempimento dell'obbligazione medesima; detta diffida, pertanto, non č ravvisabile in un atto intimato con esclusivo riferimento ad un'attivitā strumentale e preparatoria, rispetto alla realizzazione del risultato finale voluto dai contraenti, con la costituzione dell'obbligazione o comunque con l'assegnazione di un termine solo per l'inizio dell'esecuzione dell'obbligazione, ed a prescindere dall'epoca in cui l'esecuzione stessa debba essere completata.

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