Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 25933 del 16 ottobre 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Se una sentenza di condanna al risarcimento del danno viene impugnata dal soccombente soltanto nella parte in cui se ne afferma sussistere la responsabilitą, incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice del gravame il quale, senza modificare le statuizioni sulla responsabilitą, modifichi la quantificazione del danno. (Nella specie la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza della corte d'appello che aveva riformato la statuizione avente ad oggetto l'entitą del risarcimento del danno spettante al lavoratore per licenziamento illegittimo, nonostante il datore di lavoro non avesse, sul punto, formulato specifico motivo di gravame).

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