Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1441 del 15 settembre 1970

(1 massima)

(massima n. 1)

L'adempimento effettuato dopo la domanda di risoluzione del contratto non ha più efficacia al fine di impedire la risoluzione medesima. Ciò non toglie, peraltro, che l'inadempiente possa sempre eseguire la sua prestazione anche tardivamente, al fine di sottrarsi alla sanzione del risarcimento del danno ed anche, eventualmente, di far escludere l'estremo dell'importanza dell'inadempimento. Pertanto un adempimento effettuato dopo la domanda di risoluzione, anche se non vale ad arrestare gli effetti di tale domanda, deve essere tuttavia preso in esame dal giudice al fine della valutazione della importanza dell'inadempimento, potendo esso costituire circostanza decisiva a rendere l'inadempimento di scarsa importanza, con diretta influenza sulla risolubilità del contratto, ai sensi dell'art. 1455 c.c.

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