Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2225 del 14 aprile 1981

(1 massima)

(massima n. 1)

L'anzidetta indennitą aggiuntiva trova il suo fondamento nella diretta attivitą di prestazione d'opera sul terreno espropriato e, pertanto, spetta soltanto all'affittuario che lo coltivi direttamente, e non anche all'affittuario che non sia coltivatore diretto.

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