Cassazione civile Sez. I sentenza n. 15288 del 29 novembre 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

In ipotesi di espropriazione parziale di un fondo agricolo, il giudice procede alla determinazione di un'unica indennitā sulla base delle disposizioni degli artt. 15 e 16 della L. n. 865 del 1971 e del criterio cd. "differenziale" dettato dall'art. 40 della L. n. 2359 del 1865; tenendo, quindi, conto dell'incidenza dell'espropriazione nei riguardi dell'azienda agricola della quale il fondo č elemento, ivi compresa la diminuzione di valore dell'area residuata dopo l'espropriazione, che dell'azienda costituisce un pregiudizio.

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