Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 20826 del 20 agosto 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In sede di regolamento di competenza non è consentito proporre ricorso incidentale, sicché l'intimato che voglia a sua volta contestare la competenza del giudice originariamente adito è tenuto a proporre un autonomo regolamento di competenza nel termine di cui all'art. 47, comma 2, c.p.c., il cui mancato rispetto preclude comunque ogni possibilità di conversione del ricorso incidentale in regolamento di competenza autonomo.

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