Cassazione civile Sez. Unite ordinanza n. 25938 del 16 ottobre 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Rientra nella giurisdizione ordinaria la controversia instaurata dall'avvocato per recuperare il credito professionale vantato nei confronti del cliente per prestazioni rese innanzi al giudice tributario, trattandosi di contenzioso eterogeneo rispetto alla materia attribuita a quest'ultimo ex art. 2 del d.l.vo n. 546 del 2002, e non potendo trovare applicazione né l'art. 14 del d.l.vo n. 150 del 2011, che è norma sulla competenza e non sulla giurisdizione, relativa alle sole attività professionali svolte nel processo civile, con esclusione di quello penale, amministrativo o davanti ai giudici speciali, né l'art. 2 del d.l.vo n. 546 del 1992, nel quale rientra la diversa ipotesi in cui siano reclamate somme liquidate dalle commissioni tributarie a titolo di spese processuali.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.