Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 32507 del 22 luglio 2019

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di infortuni sul lavoro, in presenza di una prassi dei lavoratori elusiva delle prescrizioni volte alla tutela della sicurezza, non è ravvisabile la colpa del datore di lavoro, sotto il profilo dell'esigibilità del comportamento dovuto omesso, ove non vi sia prova della sua conoscenza, o della sua colpevole ignoranza, di tale prassi. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato senza rinvio, "perché il fatto non costituisce reato", la sentenza di condanna del legale rappresentante di una società di raccolta rifiuti per l'omicidio colposo di un lavoratore deceduto perché, dopo aver ritirato l'ultimo sacchetto di rifiuti, anziché salire nella cabina del camion, si era aggrappato dietro allo stesso, rilevando che la vigilanza che i veicoli venissero utilizzati in maniera conforme alle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi era stata delegata ai capisquadra presenti sui mezzi, e che era impossibile una diuturna vigilanza su mezzi circolanti ininterrottamente).

(massima n. 2)

In tema di infortuni sul lavoro, nel caso di morte di un lavoratore addetto alla raccolta dei rifiuti, a seguito di caduta in terra per essere salito in piedi sul retro del veicolo in movimento nonostante la mancanza delle apposite pedane esterne e delle relative maniglie, non è configurabile la responsabilità del datore di lavoro per avere omesso la formazione e informazione circa il corretto uso del mezzo, difettando, in tal caso, il necessario requisito della causalità della colpa ovvero la riconducibilità dell'evento alla violazione della norma cautelare, a fronte di manovra pericolosa immediatamente percepibile da chiunque senza necessità di formazione alcuna.

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