Cassazione penale Sez. II sentenza n. 41686 del 10 ottobre 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

L'attivitą di "taroccamento" o di "cannibalizzazione" di autovetture provento di furto, pur se tesa ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene, non rientra tra le condotte tipiche di autoriciclaggio individuate dall'art. 648-ter.1 cod. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la condanna per autoriciclaggio dell'autore del furto dell'autovettura).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.