Cassazione civile Sez. Trib. sentenza n. 10056 del 1 agosto 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di imposte dirette sui redditi, sono soggette al prelievo fiscale di cui all'art. 11, comma 5, L. 30 dicembre 1991 n. 413 le somme percepite dal proprietario espropriato (nella specie indennitą per l'espropriazione di terreni edificabili, decretata con provvedimento del 1981) dopo l'entrata in vigore L. in questione, non assumendo alcun rilievo il fatto che il trasferimento sia avvenuto in precedenza ed essendo sufficiente che l'espressione di capacitą contributiva, cioč la percezione della somma, sia avvenuta dopo l'entrata in vigore L. stessa. Dunque ogni pagamento di somme in dipendenza di procedimenti espropriativi deve essere assoggettato alla ritenuta del 20% , se non sottoposto in precedenza ad in.v.im. e se conseguito dopo la scadenza del periodo transitorio di cui al comma 9 dell'art. 11 della citata L. n. 413 del 1993 (31 dicembre 1991) e nel pieno vigore L. stessa.

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